PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».

      2. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895).

      1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

      1. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole da: «da un mese» fino a: «lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro»;

          b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi».